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Accesso civico

Accesso Civico
Fermo restando il diritto d’accesso documentale previsto dalla legge n. 241/1990, l’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare sul proprio sito internet, pur avendone l’obbligo.
Inoltre, alla luce delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 33/2013 dal D.Lgs. n. 97/2016 è stato introdotto un accesso civico generalizzato (F.O.I.A.).

Accesso civico semplice
Per l’accesso civico semplice la richiesta va indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che la trasmette al responsabile della pubblicazione del dato oggetto di accesso civico e ne informa il richiedente.
Il responsabile della pubblicazione, entro 30 giorni, pubblica nel sito web il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente, comunica al richiedente e al Responsabile della Trasparenza l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale o comunque fornendo le indicazioni per reperire quanto richiesto; altrimenti, se quanto richiesto risultasse già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente e al Responsabile della Trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale o comunque fornendo le indicazioni per reperire quanto richiesto.
La richiesta di accesso civico è gratuita e non deve essere motivata.
La richiesta può essere presentata in forma libera. Deve essere indirizzata al Responsabile della Trasparenza e deve essere datata e sottoscritta. Deve indicare cognome e nome del richiedente, luogo di nascita, residenza, indirizzo e-mail o di pec (eventuale), telefono (eventuale). Deve specificare il documento, informazione o dato di cui si chiede la pubblicazione o la pagina del sito cui si fa riferimento e indicare un indirizzo o recapito per le relative comunicazioni.
La richiesta può essere trasmessa alternativamente:
  • mediante consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del C.AM.P.P., che provvederà ad identificare il richiedente;
  • via posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.campp.it  nel qual caso è necessario allegare alla richiesta una fotocopia scannerizzata di un documento di identità;
  • via posta ordinaria all’indirizzo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del C.A.M.P.P., via XXIV maggio 46, Cervignano del Friuli (UD) nel qual caso è necessario allegare alla richiesta una fotocopia di un documento di identità;
Accesso civico generalizzato
La richiesta di accesso civico generalizzato non deve essere motivata.
L’accesso civico generalizzato è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
La richiesta può essere accolta nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013 e ferma la ratio dell’istituto indicata nell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013.
La richiesta può essere formulata in forma libera. Deve essere datata e sottoscritta. Deve indicare cognome e nome del richiedente, luogo di nascita, residenza, indirizzo email o pec (eventuale), telefono (eventuale). Deve specificare il documento, informazione o dato cui si chiede l’accesso e indicare un indirizzo o recapito per le relative comunicazioni.
La richiesta può essere trasmessa alternativamente:
  • mediante consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune, che provvederà ad identificare il richiedente;
  • via posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.campp.it  nel qual caso è necessario allegare alla richiesta una fotocopia scannerizzata di un documento di identità;
  • via posta ordinaria all’indirizzo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del C.A.M.P.P., via XXIV maggio 46, Cervignano del Friuli (UD) nel qual caso è necessario allegare alla richiesta una fotocopia di un documento di identità;
L'accesso civico generalizzato può essere limitato (escluso o differito) in base all'esistenza di interessi pubblici e privati dotati di maggiore protezione da parte dell'ordinamento.
Se la richiesta di accesso civico generalizzato può incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali, o alla segretezza della corrispondenza oppure sugli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali), l’Amministrazione deve darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi (controinteressati), mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione oppure siano in possesso di una casella di posta elettronica certificata risultante da pubblici registri o comunque nota all’Amministrazione).
Il controinteressato può presentare, anche per via telematica, una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso generalizzato entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso civico generalizzato. Decorso tale termine, l’Amministrazione provvede sulla richiesta di accesso generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte del/dei controinteressato/i.
In caso di accoglimento l’Amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Nel caso l’accesso sia consentito nonostante l’opposizione del/dei controinteressato/i, l’Amministrazione ne dà comunicazione a quest’ultimo e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindi giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte del controinteressato.
I termini di conclusione del procedimento (30 giorni dalla presentazione dell’istanza) sono sospesi nel caso di comunicazione della richiesta al/ai controinteressato/i e riprendono a decorrere: a) dallo scadere del termine di 10 giorni concesso per presentare opposizione, qualora questa non venga presentata; b) dal momento in cui perviene all’Amministrazione l’opposizione, salvo sospendersi nuovamente qualora sia deciso di consentire l’accesso nonostante l’opposizione, onde consentire l’invio della comunicazione al controinteressato e il decorso del termine previsto nel capoverso precedente.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro i termini indicati, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
Per ulteriori dettagli si fa rinvio alla delibera n. 1309 del 28.12.2016 dell’ANAC, avente ad oggetto “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013”, nonché alla circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, avente ad oggetto “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”.
Descrizione
REGISTRO DEGLI ACCESSI (39.17 KB)
Inserita il 14/06/2023
Modificata il 14/06/2023
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